AGENZIA DELLE ENTRATE DI REGGIO EMILIA
Reg.to il 19/12/2005 al n° 14566 Serie 3
APPROVATO DALL’ASSEMBLlEA SOCI DEL 13/11/2005 A BAGNOLO IN PIANO (RE)
STATUTO
TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPI
1) DENOMINAZIONE E SEDE
E’ costituita in Reggio Emilia un’Associazione con denominazione “GAMAE Gruppo Amatori Macchine Agricole d’Epoca”
2) OGGETTO E DURATA
L’associazione non ha fini di lucro ed è apartitica ed apolitica. L’Associazione si prefigge unicamente di divulgare la passione e la conoscenza delle macchine d’epoca utilizzate in agricoltura, di favorire incontri tra i soci, di organizzare e partecipare a manifestazioni, concorsi, iniziative nazionali ed estere, nonché di promuovere scambi culturali con associazioni consimilari. Essa potrà cOalpiere,nel rispetto delle vigenti normative di carattere fiscale, anche operazioni di carattere commerciale purchè esse siano svolte conformemente con le finalità istituzionali dell’ Associazione, con obbligo di destinare gli eventuali proventi al perseguimento degli scopi sociali, con esclusione di diversa utilizzazione. Per lo svolgimento delle suddette attività l’Associazione si avvale prevalentemente dell’ attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati .
La durata è fissata al 31/12/2030 ma sarà tacitamente prorogata d’anno in anno in assenza di specifica deliberazione dell’assemblea di scioglimento.
3) DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Per essere iscritti all’Associazione è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo indicando i dati anagrafici e l’occupazione. TI numero dei soci è illimitato.
Possono aderire all’Associazione tutte le persone di qualsiasi nazionalità che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano in possesso di requisiti morali idonei alla attività che viene svolta all’interno della Associazione stessa ed alle sue finalità.
I soci hanno l’obbligo:
I soci hanno diritto:
Consiglio Direttivo a tutela dei soci.
I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune nè in altri cespiti di proprietà dell’ Associazione.
4) RECESSO – ESCLUSIONE SOCI
I Soci che non abbiano presentato le loro dimissioni entro il 30 Settembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo.
La qualifica di soci si perde:
In ogni caso prima di procedere alla esclusione devono essere contestati per iscritto al socio stesso gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
L’Associato uscente o gli eredi di un Socio non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
5) FINANZIAMENTI DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione è finanziata:
TITOLO II – PATRIMONIO SOCIALE
6) PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio sociale è costituito:
7) QUOTE SOCIALI
La quota sociale viene stabilita dal Consiglio Direttivo prima dell ‘ inizio di ciascun esercizio annuale.
Le somme versate per le quote sociali non sono in alcun modo rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili per atto tra vivi.
8) DESTINAZIONE FINALE
Il Patrimonio Sociale è indivisibile ed in caso di scioglimento per qualsiasi causa dell’Associazione esso dovrà essere destinato ad associazioni aventi oggetto analogo o affine, o a scopi di pubblica utilità e beneficenza.
TITOLO III – BILANCIO
9) ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
10) RENDICONTO ANNUALE
Il Consiglio Direttivo redige annualmente un rendiconto economico e finanziario relativo alla gestione, il rendiconto viene sottoposto all’approvazione dell’assemblea dei soci entro il 30 Aprile successivo alla chiusura dell’esercizio. Qualora speciali ragioni lo richiedono l’approvazione del rendiconto può essere posticipata di non oltre 60 giorni.
11) DESTINAZIONE DEL RESIDUO ATTIVO DI GESTIONE
Il residuo attivo di bilancio verrà utilizzato unicamente per il proseguo esclusivo dell’ attività culturale prevista all’Art. 2) anche con il miglioramento ed il potenziamento della struttura associativa.
E’ esclusa qualunque distribuzione diretta o indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, di riserve o capitale durante la vita associativa, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.
TITOLO IV – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
12) ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi direttivi dell’ associazione:
Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.
13) L’ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria o straordinaria. Ogni associato, persona fisica o giuridica, dispone di un solo voto.
Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta, ogni associato non può ricevere più di due deleghe.
In assemblea hanno diritto al voto tutti i soci in regola con la quota sociale annuale. Il Presidente dell’ Associazione presiede l’Assemblea e in sua assenza lo sostituirà il Vicepresidente o il componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo.
In assenza di tutti questi soggetti l’Assemblea nominerà direttamente il proprio Presidente tra i soci presenti, i lavori dell’ Assemblea saranno verbalizzati da un segretario nominato per lo svolgimento dell’ incarico dal Presidente dell’ Assemblea medesima.
Le modalità di votazione verranno fissate di volta in volta dal Presidente dell’ Assemblea.
Assemblea ordinaria:
L’assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto economico finanziario ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o 1/10 degli associati ne ravvisino 1’opportunità.
L’assemblea ordinaria:
Assemblea Straordinaria:
L’assemblea straordinaria è convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno qualora ne facciano richiesta almeno ¾ degli associati, essa delibera:
Per la costituzione dell’ assemblea ordinaria e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l’intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di voti la sessione è rimandata non più di trenta giorni dalla prima convocazione, nella seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati.
L’Assemblea straordinaria, convocata con le medesime modalità di quella ordinaria, in prima convocazione è valida e legalmente costituita se risultano presenti almeno ¾ degli aventi diritto a partecipare; non raggiungendo tale maggioranza la sessione è rimandata alla seconda convocazione. L’assemblea straordinaria in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati e delibera a maggioranza di voti dei presenti o delegati.
14) CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo, composto da 13 (tredici) membri consiglieri, viene nominato dall’assemblea dei soci.
I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Possono essere nominati componenti del Consiglio Direttivo tutti gli associati in regola con il versamento della quota sociale che non ricoprono cariche direttive in associazioni con analogo scopo sociale. In caso di morte o dimissioni dei consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva Assemblea Ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei Consiglieri si riduca a menò della metà l’intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.
La carica di Consigliere è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell’ Associazione per ragioni del suo ufficio.
15) ATTRIBUZIONI
IL Consiglio Direttivo è investito di ogni e più ampio potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’ Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria. In particolare il Consiglio Direttivo:
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un vice Presidente che si sostituiscono al Presidente in caso di sua assenza o impedimento, un Segretario ed un Cassiere che durano in carica lo stesso tempo del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia ritenuto necessario su iniziativa del Presidente o da parte di almeno cinque Consiglieri.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide qualora sia presente la maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.
Il Consigliere che per quattro riunioni consecutive sia assente ingiustificato decade automaticamente dal mandato e sarà sostituito dal primo che ha ottenuto il maggior punteggio.
16) IL PRESIDENTE
Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza dell’ Associazione di fronte a terzi e in giudizio.
A lui compete la firma degli atti che impegnano l’Associazione.
In caso di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo al quale dovrà però necessariamente riferire alla prima riunione del Consiglio stesso.
Il Presidente il Vice Presidente o il Segretario inoltre potranno incassare erogazioni di valori o di denaro da chiunque fatte a favore dell’ Associazione rilasciandone ricevuta o quietanza.
I medesimi poteri statutariamente attribuiti al Presidente, inclusa la rappresentanza dell’ Associazione, spettano al Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente.
17) COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri, se nominato, è composto da tre membri nominati dalI’Assemblea tra i soci stessi, essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Probiviri di propria iniziativa o su rischiata scritta di un organo dell’ Associazione o di almeno ¼ dei soci valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci o da organi dell’ Assemblea, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio Direttivo o dell’ Assemblea.
Il Collegio dei Probiviri, inoltre, svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di controversie fra gli organi dell’ Associazione, se concordemente richiesto dalle parti.
TITOLO V – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
18) DELIBERA DI SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento dell’ Associazione, l’ Assemblea che delibera lo scioglimento, deve anche deliberare sulla destinazione del residuo Patrimonio Sociale in conformità all ‘ art. 8 del presente statuto.
19) RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si rinvia alla vigenti disposizioni di legge in quanto applicabili. In caso di carenza legislativa deciderà l’Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.
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